Art. 12
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane

Art. 12

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In vigore dal 29 apr 1951
L'indennità di cui all', lettera a), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell' in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura: agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio; ai commessi, L. 11.000 per ogni anno di servizio; alle visitatrici doganali, L. 4000 per ogni anno di servizio; al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, lire 7000 per ogni anno di servizio; al personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio. Nel computo degli anni di servizio per determinare la misura dell'indennità, la frazione di anno, inferiore a sei mesi, si trascura; quella superiore si considera come anno intero. All'accertamento dell'anzianità di servizio per determinare la misura dell'indennità, provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione. Agli impiegati e commessi che lasciano definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione - escluso il passaggio ad altro impiego dello Stato - ed esclusi i casi di condanna penale e di dimissioni volontarie o da considerarsi tali a termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, la misura dell'indennità è aumentata del 50%. Al superstiti degli impiegati e commessi deceduti in attività di servizio prima del compimento del servizio utile a pensione, limitatamente alla vedova o, in mancanza, ai figli minori di 25 anni o permanentemente inabili al lavoro ed alle figlie nubili, la misura dell'indennità è aumentata del 75%.
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