Art. 11
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane

Art. 11

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In vigore dal 29 apr 1951
Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane quattro anni di servizio utile agli effetti della pensione. Per le visitatrici doganali e per il personale del ruoli transitori, il diritto alla indennità si acquista dopo quattro anni di servizio ininterrotto. Se l'iscritto sia morto per cause di servizio prima di aver raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto solo il minimo di quattro anni di servizio. Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane quattro anni di servizio, si tien conto, agli effetti della misura dell'indennità, anche degli anni di servizio anteriori all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione, secondo le disposizioni in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-11