Art. 1
Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane

Art. 1

1 / 28
In vigore dal 29 apr 1951
Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del "Fondo di previdenza per il personale delle dogane" . Il Fondo di previdenza istituito con l' della legge 12 luglio 1912, n. 812, è eretto in ente morale ed ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. Sono inscritti al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i commessi appartenenti al ruolo del personale provinciale delle dogane, le visitatrici doganali, nonché il personale non di ruolo assunto per i servizi doganali, trasferito nel ruolo transitorio istituito con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-1