Art. 7
Accordo 1

Art. 7

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In vigore dal 15 lug 1951
Le compensazioni private tra i due Paesi non sono consentite. Tuttavia quelle approvate dalle due Parti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno essere portate a compimento alle condizioni previste nelle rispettive autorizzazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-7