Art. 2
Accordo 1

Art. 2

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In vigore dal 15 lug 1951
Agli effetti del presente Accordo, s'intenderanno per merci portoghesi quelle originarie dal territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese. Si intenderanno per merci italiane quelle originarie dal territorio metropolitano e dai territori sottoposti, alla giurisdizione italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-24;525#art-a-2