Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo I
Art. 6
6 / 39In vigore dal 15 feb 1951
Il funzionario dell'Ente accerta i dati caratteristici della bombola e particolarmente il nome del costruttore, il numero di matricola, la data di costruzione, la capacità espressa in litri, la data dell'ultimo collaudo.
Egli può chiedere al presentatore ogni altra notizia che ritiene necessaria per la identificazione delle bombole e per l'accertamento della provenienza delle stesse.
Gli accertamenti fatti e le notizie date devono essere annotati sulla scheda di censimento a cura del funzionario predetto.
Nel caso che il presentatore non ritenga di consegnare la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni in data 16 marzo 1941, deve trascriverne gli estremi sulla scheda di censimento ed il funzionario dell'Ente dovrà accertarne la corrispondenza al documento originale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-6