Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo I
Art. 4
4 / 39In vigore dal 15 feb 1951
Le bombole debbono essere presentate alla punzonatura a cura e spese degli interessati. Esse debbono essere accompagnate da una scheda di censimento, compilata in triplice copia dal detentore, dalla quale debbono risultare:
1) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione del detentore, oppure, se trattasi di ente pubblico o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede, nonché il cognome, il nome del legale rappresentante e la residenza e l'abitazione dello stesso;
2) il titolo della detenzione, del possesso o della proprietà;
3) gli estremi dei documenti esibiti od allegati.
Le schede di censimento sono messe a disposizione dei detentori a cura dell'Ente Nazionale Metano presso tutte le stazioni di censimento e di punzonatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-4