Art. 37
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo III

Art. 37

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In vigore dal 15 feb 1951
L'Ente Nazionale Metano stipula il contratto di assicurazione collettiva per responsabilità civile verso terzi con l'Istituto assicuratore scelto dal Comitato di cui all' della legge. La polizza deve coprire la responsabilità dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei distributori e degli utenti. Il Comitato determina anche il limite massimo del rischio che deve essere coperto con l'assicurazione. Al fini del risarcimento si considera terzo anche l'utente ancorchè proprietario della bombola.
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