Art. 34
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo III

Art. 34

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In vigore dal 15 feb 1951
Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e precisamente delle pastiglie, del portapastiglie, del premistoppa, delle aste e delle guarnizioni. Ogni altra spesa per la straordinaria manutenzione o per riparazione di danni attribuibili a colpa del detentore è a carico dello stesso. L'Ente Nazionale Metano, ove ne ravvisi la necessità, può determinare i tipi di valvole da montarsi sulle bombole destinate a contenere gas metano.
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