Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo III
Art. 32
32 / 39In vigore dal 15 feb 1951
L'Ente Nazionale Metano svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati 1 servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge e del presente regolamento, e particolarmente:
1) promuove il collaudo e la revisione delle bombole da parte degli organi competenti;
2) cura la manutenzione delle bombole;
3) provvede alla punzonatura delle bombole stesse;
4) provvede alla sostituzione delle bombole, che, in occasione di collaudi o revisioni, siano dichiarate non più Idonee all'uso.
Detti servizi saranno svolti a partire dalla data di decorrenza del corrispettivi prevista dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-32