Art. 32
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo III

Art. 32

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In vigore dal 15 feb 1951
L'Ente Nazionale Metano svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati 1 servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge e del presente regolamento, e particolarmente: 1) promuove il collaudo e la revisione delle bombole da parte degli organi competenti; 2) cura la manutenzione delle bombole; 3) provvede alla punzonatura delle bombole stesse; 4) provvede alla sostituzione delle bombole, che, in occasione di collaudi o revisioni, siano dichiarate non più Idonee all'uso. Detti servizi saranno svolti a partire dalla data di decorrenza del corrispettivi prevista dall' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-32