Art. 30
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo II

Art. 30

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In vigore dal 15 feb 1951
L'Ente Nazionale Metano non può fare uso delle bombole affidategli in deposito. Esso, per il magazzinaggio e la custodia delle bombole, ha diritto ad un compenso nella misura determinata dal Comitato di cui all' della legge.
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