Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 27
27 / 39In vigore dal 15 feb 1951
Il trasferimento della proprietà delle bombole deve essere denunciato all'Ente Nazionale Metano con le modalità di cui all', comma primo, della legge.
Il funzionario dell'Ente o l'autorità comunale ricevono la denuncia e rilasciano la dichiarazione di trasferimento del possesso o della proprietà delle bombole, previo accertamento della identità personale delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-27