Art. 27
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo II

Art. 27

27 / 39
In vigore dal 15 feb 1951
Il trasferimento della proprietà delle bombole deve essere denunciato all'Ente Nazionale Metano con le modalità di cui all', comma primo, della legge. Il funzionario dell'Ente o l'autorità comunale ricevono la denuncia e rilasciano la dichiarazione di trasferimento del possesso o della proprietà delle bombole, previo accertamento della identità personale delle parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-27