Art. 25
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo II

Art. 25

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In vigore dal 15 feb 1951
Entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di cui all'articolo precedente, il proprietario delle bombole può proporre reclamo al Comitato di cui all' della legge. Allo stesso Comitato può proporre reclamo entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio chiunque, vantando diritti di proprietà su bombole per metano, non abbia ricevuto la comunicazione dell'avviso nel termini di cui al primo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-25