Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 19
19 / 39In vigore dal 15 feb 1951
Trascorso il termine di cui all' della legge, l'Ente Nazionale Metano istituisce il registro dei proprietari e degli utenti delle bombole in base alle schede di censimento, ai documenti che siano già in possesso dell'Ente stesso, agli elenchi mensili degli acquirenti di bombole di nuova fabbricazione, alle eventuali denuncie di trasferimento e secondo i criteri stabiliti dall', comma primo, della legge.
Detto registro deve contenere:
1) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione del proprietario, ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;
2) il numero complessivo delle bombole detenute o di proprietà, suddivise in due gruppi comprendenti l'uno i recipienti con capacità sino a litri 30 e l'altro tutti i recipienti di capacità superiore e sino a litri 65;
3) l'indicazione del titolo di proprietà e il riferimento alla scheda di censimento o alla denuncia di trasferimento;
4) il cognome, il nome, la residenza e l'abitazione dell'utente, ovvero se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;
5) le eventuali variazioni che dovessero successivamente verificarsi e gli estremi del documenti comprovanti tali variazioni.
Il registro suddetto, prima dell'uso, dovrà essere vidimato dal presidente del Comitato di cui all' della legge o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-19