Art. 16
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo I

Art. 16

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In vigore dal 15 feb 1951
Entro tre mesi dal termine previsto dall' della legge, l'Ente Nazionale Metano presenterà al Comitato, di cui all' della legge stessa, il rendiconto delle spese sostenute per le operazioni di censimento e di punzonatura, nonché quello dell'ammontare degli incassi effettuati per diritti di punzonatura previsti dall', comma terzo, della legge. Le eventuali eccedenze attive o passive affluiranno o graveranno rispettivamente sul fondo di cui all' della legge stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-16