Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo I
Art. 12
12 / 39In vigore dal 15 feb 1951
La punzonatura di cui all' della legge è eseguita dal personale dell'Ente Nazionale Metano all'uopo incaricato, mediante apposizione di punzone con marchio contenente le sigle dell'E.N.M. secondo caratteristiche risultanti dal suo originale.
Un punzone tipo è depositato presso l'Ufficio centrale dei pesi e misure di Roma, prima dell'inizio delle operazioni di censimento.
Ciascun punzone è tenuto in consegna dal funzionario incaricato dell'Ente, per il periodo previsto dall' della legge. Trascorso tale periodo tutti i punzoni saranno tenuti in custodia da un funzionario della sede centrale dell'Ente stesso fino a quando non debba farsene uso per la punzonatura delle bombole di nuova fabbricazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-12