Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 61
47 / 67In vigore dal 1 dic 1950
Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità è in facoltà del Consiglio direttivo di eseguire lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio.
Lo stesso Consiglio direttivo delibera gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-61