Art. 56
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 56

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In vigore dal 1 dic 1950
Per la validità dell'adunanza del Consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
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