Statuto dell'Automobile Club d'Italia›Parte II
Art. 44
65 / 67In vigore dal 1 dic 1950
Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi normali che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-44