Art. 44
Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte II

Art. 44

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In vigore dal 1 dic 1950
Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi normali che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-44