Art. 40
Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte II

Art. 40

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In vigore dal 1 dic 1950
I beni mobili ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.
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