Art. 38
Statuto dell'Automobile Club d'ItaliaParte II

Art. 38

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In vigore dal 1 dic 1950
Gli A.C. menzionati nell' riuniscono all'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Essi assumono la denominazione di A.C....... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede. Gli A.C. perseguono le finalità d'interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I. le attività indicate dall' ed attuano le altre particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-38