Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 35
30 / 67In vigore dal 1 dic 1950
Il controllo generale dell'amministrazione dell'A.C.I. è affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e tre supplenti che durano in carica un triennio.
I revisori sono nominati: uno effettivo, con funzione di presidente, ed uno supplente dal Commissariato per il turismo; uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; uno effettivo ed uno supplente dall'Assemblea.
I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sul sindaci delle società commerciali.
L'Assemblea stabilisce annualmente il compenso spettante al revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-35