Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 29
24 / 67In vigore dal 1 dic 1950
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio generale. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dal segretario generale in forza di delega espressa dal presidente e congiuntamente al capo della Ragioneria generale dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-29