Art. 27
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 27

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In vigore dal 1 dic 1950
I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito di diritto pubblico. Il Consiglio generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti purchè conferenti agli scopi dell'Ente.
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