Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 27
22 / 67In vigore dal 1 dic 1950
I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito di diritto pubblico.
Il Consiglio generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti purchè conferenti agli scopi dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-27