Statuto dell'Automobile Club d'Italia
Art. 26
21 / 67In vigore dal 1 dic 1950
I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-26