Art. 20
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 20

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In vigore dal 1 dic 1950
Il Comitato esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio generale menzionati alle lettere d), e), g), n) del precedente . Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio generale, nella prima sua adunanza. Delibera sulla stipulazione dei contratti di importo da lire 500.000 a lire un milione ed autorizza il presidente a promuovere giudizi ed a stipulare transazioni che abbiano per oggetto liti di valore da lire 500.000 a lire un milione. Per valori eccedenti, la decisione spetta al Consiglio generale. Il Comitato esecutivo approva i bilanci preventivi e consuntivi degli A.C.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-20