Art. 16
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 16

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In vigore dal 1 dic 1950
Il Consiglio generale è presieduto dal presidente dell'A.C.I. ed elegge fra i propri componenti cinque vice presidenti. Il segretario generale dell'A.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio generale senza diritto a voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-16