Art. 15
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 15

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In vigore dal 1 dic 1950
Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio generale ciascuno degli aventi diritto vi partecipa con tante schede per quanti sono i voti di cui dispone. In ciascuna scheda non devono essere scritti nomi di candidati in numero superiore a quello dei consiglieri generali da eleggere. Gli ultimi nomi eccedenti si hanno come non scritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-15