Art. 14
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 14

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In vigore dal 1 dic 1950
I rappresentanti degli A.C. di ciascuna regione si riuniscono, su iniziativa del presidente dell'A.C.I., presso uno degli A.C. della regione, da lui designato, ed eleggono i componenti del Consiglio generale di cui alle lettere l) ed m) dell'. Ciascun votante dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C. a tenore del precedente . Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881#art-sda-14