Art. 13
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 13

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In vigore dal 1 dic 1950
Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio generale si effettua la ripartizione fra le regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio generale di cui alla lettera m) dell'. A tal fine: 1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle regioni, ottenendo così la media regionale; 2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle regioni, che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così la eccedenza regionale; 3) si divide la somma delle eccedenze regionali per otto ottenendo così il quoziente di assegnazione; 4) si attribuiscono, quindi, alle regioni di cui al precedente n. 2), tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale; 5) ove non tutti gli otto posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente. I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4).
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