Art. 12
Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Art. 12

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In vigore dal 1 dic 1950
Il Consiglio generale è composto: a) dal presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; e) da un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito; f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione; h) da un rappresentante del Ministero industria e commercio; i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade; l) da diciannove membri eletti, uno per regione, fra i presidenti degli A.C. della regione stessa; m) da otto membri eletti fra i presidenti degli A.C. di quelle regioni che hanno un maggior numero di soci, secondo le modalità previste nell'; n) da membri eletti dai rappresentanti degli enti ed associazioni federati di cui all', fino al massimo di cinque sotto condizione di reciprocità; o) da un membro designato dalla Associazione sindacale del personale dipendente dall'A.C.I.; p) dal presidente della Commissione Sportiva Automobilistica italiana (C.S.A.I.). Il Consiglio generale dura in carica tre anni e deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del triennio. I suoi membri possono essere rieletti o confermati. Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti o confermati.
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