Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 nov 1950
I pagamenti in Italia saranno disposti dalla Direzione generale del tesoro mediante ordinativi emessi sulla Sezione di tesoreria della Provincia di residenza degli aventi diritto, o su altra Sezione di tesoreria a scelta degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-7