Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 nov 1950
Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assumere le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;880#art-4