Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 23 set 1977
La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata. Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio. Nulla è innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;878#art-5