Art. 59 · Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta
Titolo III

Art. 59

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Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta

In vigore dal 7 dic 1950
La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall' del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-59