Art. 54 · Domande per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo
Titolo II

Art. 54

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Domande per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo

In vigore dal 7 dic 1950
Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o trattenute dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, debitamente motivate e documentate. Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa debbono essere prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Qualora detti documenti siano stati già esibiti ad altra Amministrazione dello Stato, basterà un certificato dell'Amministrazione che li ha ricevuti, la quale ne dichiari la presentazione e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali. Nell'ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato devono essere indicati il capitolo di bilancio, il numero e la data dell'ordinativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-54