Art. 37 · Revocabilità della concessione del prestito diretto o della garanzia
Titolo II

Art. 37

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Revocabilità della concessione del prestito diretto o della garanzia

In vigore dal 7 dic 1950
Fino a che non sia avvenuta la riscossione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell'impiegato o del salariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, dispone la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-37