Art. 23
Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 23

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In vigore dal 4 nov 1950
Le assemblee possono essere convocate su richiesta dei singoli o di un quinto dei delegati delle società consorziate. Per le convocazioni fatte dai sindaci, l'assemblea elegge un presidente a dirigere la discussione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-23