Art. 22
Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 22

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In vigore dal 4 nov 1950
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi e l'ora e il luogo della convocazione. Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla. Le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-22