Art. 15
Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine

Art. 15

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In vigore dal 4 nov 1950
L'assemblea è costituita dai delegati delle diverse cooperative consorziate. Tali delegati sono nominati dalle assemblee generali delle singole cooperative delle quali debbono essere soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ciascun delegato non ha che un voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;830#art-sdc-15