Art. 9
Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 9

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In vigore dal 29 set 1950
Il presidente dell'Istituto può convocare il Consiglio quando lo ritenga opportuno. Egli deve convocarlo su richiesta scritta è motivata di almeno tre consiglieri, o dell'intero Collegio dei sindaci. Il Consiglio dovrà comunque tenere seduta almeno una volta ogni tre mesi. Le convocazioni sono fatte mediante lettera che deve essere spedita cinque giorni prima del giorno della adunanza, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi tre giorni prima della riunione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-9