Art. 7
Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 7

7 / 20
In vigore dal 29 set 1950
L'Assemblea dei partecipanti è formata dai presidenti o da chi ne fa le veci, di tutte le Casse di risparmio e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie che hanno conferito quote al fondo di garanzia. Spetta all'Assemblea: a) approvare il bilancio annuale; b) determinare il compenso dei sindaci e degli amministratori; c) deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Ente; d) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a rimborso di spese di personale e generali, a mente del successivo ; e) deliberare su qualunque altro argomento che ad essa sarà sottoposto dal Consiglio di amministrazione. Le votazioni si fanno per quote di partecipazione. Per l'approvazione del bilancio occorrerà il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione espressa da almeno la metà dei presenti alla votazione. Per le deliberazioni indicate sub c) occorrerà l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la votazione dovrà raccogliere la maggioranza di almeno quattro quinti dei voti dei presenti. Possono assistere alle sedute i direttori generali degli Istituti partecipanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-7