Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 5
5 / 20In vigore dal 29 set 1950
L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio annuale consta di tre rendiconti quante sono le Sezioni delle quali raccoglie distintamente le risultanze.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea con apposita relazione del Consiglio di amministrazione ed è accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.
Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:
a) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondi di riserva delle singole Sezioni;
b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti in proporzione delle quote da essi rispettivamente conferite ai fondi di garanzia e in misura non superiore al sei per cento;
c) per la parte ancora restante ad ulteriori fondi di riserva.
I fondi di riserva dovranno essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-5