Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 20
20 / 20In vigore dal 29 set 1950
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: PELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-20