Art. 20
Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 20

20 / 20
In vigore dal 29 set 1950
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro: PELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-20