Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 19
19 / 20In vigore dal 29 set 1950
Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si valgono dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.
In sede di approvazione del bilancio annuale, l'Assemblea determina la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun Istituto partecipante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-19