Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 14
14 / 20In vigore dal 29 set 1950
Il presidente della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno è di diritto il presidente dell'Istituto.
Il presidente:
ha la legale rappresentanza dell'istituto, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le sottrazioni e riduzioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi i cinque milioni, nonché le cancellazioni delle ipoteche allorquando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto; autorizza anche le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni nel caso in cui il credito dell'istituto sia al corrente; oppure quando ritenga di abbandonare gli atti in seguito a pagamento di acconti;
fa gli atti conservativi per l'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;
adotta le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazioni, chiedendone la ratifica al Consiglio nella prima adunanza.
Il Consiglio nomina, fra i propri componenti, un vice presidente che, nei casi di assenza od impedimento del presidente, ne assume tutti gli uffici con eguali poteri.
Nei casi di assenza o di impedimento, anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente.
La apposizione della firma del vice presidente, o del consigliere designato a sostituirlo, costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza rispettivamente del presidente o del vice presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-14