Art. 13
Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 13

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In vigore dal 29 set 1950
Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nel Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-13