Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 dic 1950
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di voti, ha precedenza il candidato col locato primo nel ruolo di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-24;898#art-4