Art. 30
Disposizioni preliminari

Art. 30

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In vigore dal 11 lug 1950
Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantità, la qualità ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-30