Disposizioni preliminari
Art. 13
13 / 42In vigore dal 11 lug 1950
Concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate:
1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonché effetti usati spettanti ai reparti militari di guarigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale.
Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica;
2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da camere di commercio o da altri enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese.
Per ottenere tali esenzioni si deve far constare alla dogana, nel primo caso l'avvenuto dono; nel secondo, la destinazione a distribuzione gratuita;
3) effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. La esenzione viene concessa quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dal suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;
4) abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo;
animali condotti da giocolieri o impresari ambulanti di pubblici spettacoli;
5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico nota alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;
6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta l'importazione non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza.
Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui è stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.
La dogana può prescindere dal certificato di trasferimento per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione.
Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterrotto non inferiore a 18 mesi.
7) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, che i contadini italiani domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio;
8) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importano alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;
9) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera;
10) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati;
11) merci nazionali recuperate da naufragi nelle acque territoriali, purchè ne sia comprovata la nazionalità;
12) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori delle acque stesse, purchè in questo secondo caso l'importazione avvenga nel termine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati;
13) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione è concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze;
14) provviste di bordo sopravanzate alle navi, purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;
15) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggieri fino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione da diritti di confine, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finché non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato;
16) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili ed a popolazioni colpite da pubbliche calamità;
17) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti vari di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o società non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali.
Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;
18) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.
Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;
19) materiale fuori commercio esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e rivisto braille).
L'esenzione è accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze.
20) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonché gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa previa autorizzazione di importazione della autorità competente.
Storico versioni
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